I nostri corsi seguono le nuove indicazioni del D.M 02/09/2021 ”Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.Lgs 81/08.
Le principali modifiche comprendono:
- La denominazione dei corsi: è stata suddivisa per livelli e non più per tipologia di rischio. Si parlerà, infatti, di livello 1,2 e 3.
- Le prove pratiche obbligatorie per tutti i livelli: si tratta di prove di spegnimento con estintori su appositi focolari
Ricordiamo, inoltre, che dal 4/10/22 gli addetti antincendio sono tenuti ad effettuare l'aggiornamento formativo ogni 5 anni.