LE NUOVE LINEE GUIDA PREVENZIONE E CONTROLLO LEGIONELLOSI
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La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015 ha approvato le nuove Linee Guida sulla legionellosi, che riuniscono gli esistenti documenti riguardanti la prevenzione, le strutture ricettive e i laboratori, pubblicati nel 2000 e nel 2005. |
Legionellosi è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri Gram-negativi aerobi del genere Legionella. Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali e creano una potenziale situazione di rischio per la salute umana.
Il nuovo testo guida della Conferenza Stato-Regioni riporta una lunga disamina dei fattori di rischio, delle modalità di trasmissione, dei luoghi, della frequenza della malattia, del trattamento sanitario e clinico che alle malattie professionali viene riservato.
In base all’art.271 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio legionellosi presso ciascun sito di sua responsabilità e, di conseguenza, deve:
effettuare la valutazione del rischio legionellosi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sulle caratteristiche dell’agente biologico e sulle modalità lavorative che possano determinarne l’esposizione;
adottare misure protettive e preventive in relazione al rischio valutato;
revisionare la valutazione del rischio legionellosi in occasione di modifiche significative dell’attività lavorativa o degli impianti idrici o aeraulici o qualora siano passati 3 anni dall’ultima redazione [fatta eccezione per quelle tipologie di strutture per cui è richiesto un più frequente aggiornamento della valutazione del rischio];
se la valutazione mette in evidenza un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, adottare misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche idonee, al fine di minimizzare il rischio relativo;
adottare misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie, per i laboratori e per i processi industriali;
adottare specifiche misure per l’emergenza, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente dell’agente biologico;
adottare misure idonee affinchè i lavoratori e/o i loro rappresentanti ricevano una formazione sufficientemente adeguata.
Per approfondire: C_17_pubblicazioni_2362_allegato
Rif.: Ministero della salute e Quotidiano sicurezza.it