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Quando l’infortunio avviene in attività diverse dal profilo professionale.


Quando l’infortunio avviene in attività diverse dal profilo professionale.

Una sentenza della Cassazione sulle responsabilità̀ per la caduta dall'alto di un lavoratore in carenza di adeguata formazione, in mancanza di dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto e in attività̀ estranee al suo profilo professionale.

Sono numerose le sentenze della Corte di Cassazione che, in relazione ad infortuni gravi o mortali dovuti a cadute dall'alto nelle attività̀ su coperture, che ribadiscono e confermano le posizioni di garanzia e le responsabilità̀ dei datori di lavoro in assenza di formazione e di dispositivi di protezione idonei.

È ad esempio il caso della recente sentenza n. 26858 del 12 giugno 2018 in relazione alla caduta di un lavoratore, in contratto di apprendistato, che aveva mansioni di installatore e riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici in un'attività̀ che non rientrava nel suo profilo professionale



L'evento infortunistico

Nella pronuncia della Cassazione si ricordano i primi gradi di giudizio in cui L.L. e M.L., il primo datore di lavoro e legale rappresentante della società̀ XXX srl e il secondo preposto, socio ed amministratore di fatto della stessa, "sono stati riconosciuti responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti del dipendente F.G.A., con violazione della disciplina antinfortunistica (capo A)", e la società̀ XXX "responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (capo B)".

Questi i fatti come ricostruiti nei giudizi di merito.

La mattina del 18 agosto 2010 F.G.A., dipendente della società̀ XXX s.r.l., "con contratto di apprendistato full-time, a partire dal 5 luglio 2010, con le mansioni di installatore e riparatore di apparecchi elettronici ed elettromeccanici" (il contratto "prevedeva un programma di addestramento con attività̀ formativa e teorica, riguardo alle tecniche di cablaggio dei quadri, assemblaggio dei componenti elettrici ed elettronici e verifica e collaudo finale degli stessi") veniva inviato presso lo stabilimento della ditta ZZZ s.p.a. in cui la società̀ XXX doveva installare un impianto fotovoltaico, per consegnare dei profili di legno, da installare sotto i pannelli solari.

Va precisato che la XXX "non aveva ancora iniziato la propria attività̀, in quanto stava ancora operando un'altra ditta", la YYY, che "doveva preventivamente smaltire l'eternit che era presente sul tetto dell'immobile. Giunto sul luogo e salito sul tetto, F.G.A. consegnava il materiale che aveva portato con sé a M.L., il quale a questo punto gli dava l'incarico di fermarsi sulla copertura e di chiudere tutti i comignoli ivi presenti con teli di cellophane e con nastro adesivo, per impedire che le polveri di amianto finissero nei condotti ed all'interno dello stabilimento. F.G.A. eseguiva quanto gli era stato richiesto e poi, per tornare verso il punto dal quale era partito, non camminava lungo i lati esterni della copertura, che costituivano un camminamento saldo, ma attraversava diagonalmente la copertura e, nel fare ciò̀, metteva il piede sopra una copertura-lucernaio (fasce luminose non portanti), che cedeva, e precipitava nel vuoto, arrestandosi dopo tre metri sopra una passerella, così evitando di cadere ulteriormente per altri sette metri sino al pavimento dello stabilimento. Riportava in conseguenza gravi lesioni".

E i Giudici di merito hanno accertato "che l'operaio era stato incaricato di svolgere un lavoro in quota, su di una copertura, in una zona giudicata non sicura, senza essere dotato di dispositivi di sicurezza e senza avere ricevuto previamente alcuna formazione e informazione; hanno dato atto dell'assenza in loco di impalcati di protezione, di parapetti o di altri strumenti di protezione dalle cadute, fatta eccezione per una ' linea vita' predisposta, però, dalla ditta incaricata di eliminare l'eternit, ma alla quale, comunque, la vittima non poteva agganciarsi, essendo privo di imbracatura; hanno sottolineato che il P.O.S. di cantiere trattava di generici rischi di caduta dall'alto, senza tuttavia individuare le zone sicure e quelle insicure esistenti nella copertura dello stabilimento".

Tratto da PUNTOSICURO Anno 21 - numero 4392 di Venerdì̀ 25 gennaio 2019