CORONAVIRUS: Confermato l'obbligo di formazione per i lavoratori
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...qualsiasi operatore "privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce".
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Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)".
Rimane inteso che qualsiasi operatore "privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce".
Il datore di Lavoro, pertanto, dovrà far svolgere la formazione sicurezza obbligatoria al lavoratore per mezzo di corsi in modalità E-learning, quando consentito dalla legislazione vigente (si veda a tal proposito l'allegato V dell'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016) o in modalità "Videoconferenza" garantendo l'interattività audio-video nell'aula virtuale.
Sicurezza Scanavino continua a garantire la formazione in piena sicurezza attraverso l'aula virtuale! Vi invitiamo pertanto a consultare il calendario di formazione per i prossimi mesi!